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Il Codice del Consumo
Diritti del Consumatore
Il Decreto ribadisce alcuni fondamentali
diritti dei consumatori già riconosciuti con la prima legge del 1998 ora
abrogata:
-
alla tutela della salute;
-
alla sicurezza e alla qualità dei
prodotti e dei servizi;
-
ad una adeguata informazione, al
diritto di recesso e ad una corretta pubblicità
all'educazione al consumo;
-
alla correttezza, alla trasparenza ed
all'equità nei rapporti contrattuali;
-
alla promozione e allo sviluppo
dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti;
-
all'erogazione di servizi pubblici
secondo standard di qualità e di efficienza.
Le definizioni
Il Codice fornisce numerose definizioni
concernenti i rapporti di consumo, tra le più importanti si possono
elencare le seguenti:
-
A) consumatore o utente (art. 3):
la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; ed anche (art.
5): la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni
commerciali;
-
B) associazioni dei consumatori e
degli utenti (art. 3): le formazioni sociali che abbiano per
scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori o degli utenti;
-
C) professionista (art. 3): la
persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria
attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo
intermediario;
-
D) produttore (art. 3): il
fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo
intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel
territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il
servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
-
E) produttore di “prodotto sicuro”
(art 103): il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità
e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo
sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno
distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori
professionali della catena di commercializzazione nella misura in
cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di
sicurezza dei prodotti;
-
F) prodotto (art. 3): fatto
salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi
prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una
prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore,
anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo
oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività' commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come
pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a
nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per
iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
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G) prodotto sicuro (art. 103):
qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera
e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili,
compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio,
l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure
presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del
prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello
elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in
funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
-
1) delle caratteristiche del
prodotto, in particolare la sua composizione, il suo
imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso,
della sua installazione e manutenzione;
-
2) dell'effetto del prodotto su
altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile
l'utilizzazione del primo con i secondi;
-
3) della presentazione del
prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e
istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di
qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
-
4) delle categorie di consumatori
che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del
prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
-
H) prodotto pericoloso (art. 103):
qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto
sicuro;
-
I) prodotto difettoso (art. 117):
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra
cui:
-
1) il modo in cui il prodotto è
stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue
caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
-
2) l'uso al quale il prodotto può
essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in
relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
-
3) il tempo in cui il prodotto è
stato messo in circolazione. Un prodotto è difettoso se non
offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari
della medesima serie;
L) pubblicità ingannevole (art. 20):
qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua
presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa
del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea
ledere un concorrente;
-
M) clausole vessatorie (art. 33):
le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto. Il codice ha apportato, in materia,
chiarimenti rispetto alla normativa anteriore (artt. 1469 bis e ss.
c.c.) in quanto è sancita l'espressa nullità delle clausole
vessatorie in luogo della inefficacia che in passato aveva causato
dubbi ed incertezze in dottrina e giurisprudenza.
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